Ordinanza del DATEC
concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel
calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera
(OEAC)

del 3 dicembre 2008 (Stato 1° giugno 2019)


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Art. 13 Disposizioni transitorie

La El­Com può con­ce­de­re age­vo­la­zio­ni in me­ri­to al­le con­di­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 2, 4, 5 e 7 per le li­nee di in­ter­con­nes­sio­ne, in par­ti­co­la­re quel­le a cor­ren­te al­ter­na­ta, per le qua­li al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za:

a.
l’ap­pro­va­zio­ne dei pia­ni è già sta­ta ri­la­scia­ta;
b.
il Con­si­glio fe­de­ra­le ha già sta­bi­li­to il cor­ri­do­io.

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