Art. 14 Controlli e misure 27
1 L’UFE controlla in modo idoneo e in misura adeguata se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, commercializzati o ceduti, nonché i loro componenti prodotti in serie soddisfano le prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative al mancato rispetto delle stesse. 2 Nell’ambito dell’attività di controllo può in particolare:
3 Se dal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l’UFE decide le misure adeguate. Può in particolare:
4 Se dal controllo risulta che gli impianti o gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi insorti nell’ambito del controllo sono a carico della persona che ha commercializzato o ceduto tali impianti o apparecchi.29 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415). 28 Introdotta dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 329). 29 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 329). |