Art. 5 Procedura di valutazione della conformità
1 Il consumo di energia specifico, l’efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono determinati mediante una procedura di valutazione della conformità; i dettagli sono disciplinati negli allegati 1.1–3.2.8 2 La procedura di valutazione della conformità deve essere eseguita secondo una delle procedure previste nell’articolo 8 numero 2 della direttiva 2009/125/CE9. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415). 9 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1. |