Ordinanza
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Art. 12a Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas 26
1Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, le emissioni di CO2 provenienti dall’impiego della quota biogena riconosciuta di questa miscela di carburanti sono considerate senza incidenza sul clima. 2La quota biogena riconosciuta è pari al 20 per cento. 26 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469). |