Ordinanza
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Art. 12b Termini di trattazione per il rapporto 20
1 Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito al rapporto. 2 L’UFAM valuta entro cinque mesi i rapporti concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno due mesi per esprimere a sua volta il proprio parere e un mese per i progetti di cui al n. 22.2 dell’allegato.21 3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo valuta entro due mesi se l’impianto progettato è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 4621). 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). |