Ordinanza
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Art. 54 Sigillatura, piombatura e legatura
1 L’autorità di esecuzione sigilla o piomba i campioni se modifiche successive ai campioni non possono essere escluse in altro modo. 2 Se sono prelevati più campioni, la confezione collettiva, come una cassa o un cesto, può essere legata e sigillata oppure piombata. |