Ordinanza
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Art. 16 Misure
1 Se constata un focolaio di malattie connesso a derrate alimentari, acqua per docce o piscine il chimico cantonale informa immediatamente il medico cantonale. 2 Se constata nei pazienti la presenza ripetuta di agenti patogeni che possono essere trasmessi attraverso derrate alimentari, acqua per docce o piscine, il medico cantonale informa immediatamente il chimico cantonale sulla relativa fattispecie. Gli accertamenti sulle persone in ambito medico sono svolti dal medico cantonale. 3 Il chimico cantonale esegue tutti gli accertamenti necessari per ripristinare la sicurezza delle derrate alimentari e dell’acqua per docce o piscine. 4 Il chimico cantonale coordina gli accertamenti fra le diverse autorità e istituzioni. Se sono necessari accertamenti che rientrano nell’ambito di competenza del veterinario cantonale, essi vanno coordinati con quest’ultimo. 5 I dati rilevati dalle autorità nell’ambito degli accertamenti sui focolai devono essere immediatamente comunicati all’USAV. 6 I ceppi di agenti patogeni isolati nell’ambito degli accertamenti sui focolai devono essere conservati per ulteriori analisi. |