Ordinanza
|
Art. 29 Contestazioni
1 L’UDSC o le autorità cantonali di esecuzione contestano le merci che non soddisfano i requisiti della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e adottano le misure necessarie. 2 Comunicano per scritto il motivo della contestazione, il tipo di misure adottate e l’ammontare degli emolumenti secondo l’articolo 58 LDerr alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale. 3 Se le merci sono contestate dall’autorità cantonale di esecuzione, quest’ultima può riscuotere gli emolumenti secondo il capoverso 2 direttamente dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo il diritto doganale. |