Ordinanza
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Art. 43 Emolumenti
1 Per la decisione per disporre misure l’USAV riscuote un emolumento ai sensi dell’allegato 4. 2 Per le spese causate da partite importate senza la necessaria notificazione preventiva, è riscosso un emolumento supplementare ai sensi dell’allegato 4. 3 Per coprire i costi derivanti dal controllo delle partite che possono essere successivamente trasportate secondo l’articolo 42, le autorità cantonali di esecuzione riscuotono un emolumento dall’importatore. |