Ordinanza
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Art. 44 Requisiti dei laboratori ufficiali
1 I Cantoni gestiscono o incaricano come ufficiali solo i laboratori che:
2 La portata dell’accreditamento di un laboratorio ufficiale secondo il capoverso 1 lettera e deve estendersi ai metodi per analisi, prove o diagnosi di laboratorio, utilizzati dal laboratorio per analisi, prove o diagnosi, se opera in qualità di laboratorio ufficiale. Può includere uno o più metodi o gruppi di metodi per analisi, prove o diagnosi di laboratorio. 3 L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova si basano sull’ordinanza del 17 giugno 199628 sull’accreditamento e sulla designazione. 27 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400Winterthur; www.snv.ch. 28 RS 946.512 |