Ordinanza
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Art. 7 Rifiuto o ritiro di una domanda, ripetizione o annullamento di un esame
1 Se una domanda è rifiutata o ritirata, è riscosso un emolumento secondo il tempo impiegato per il suo trattamento. 2 È riscosso un emolumento d’esame anche se l’esame deve essere ripetuto integralmente o in parte. 3 Se un esame non può aver luogo per motivi imputabili al richiedente, i costi che ne derivano sono a suo carico. 4 Gli emolumenti e i costi imputabili di cui ai capoversi 1–3 non possono in alcun caso eccedere gli emolumenti forfettari o gli emolumenti massimi previsti per le decisioni o le prestazioni secondo il quadro tariffario. |