Ordinanza del DATEC
|
|
Art. 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente sezione regola i valori limite delle emissioni di rumore e di sostanze nocive per gli aeromobili a motore iscritti, o destinati a essere iscritti, nella matricola svizzera. 2 Essa si applica tuttavia soltanto agli aeromobili che non sono sottoposti a una delle regolamentazioni seguenti:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 29 lug. 2013, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2647). 3 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 feb. 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE 4 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 6 RS 0.748.0. Il testo dell’all. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato o ordinato presso l’UFAC, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7) o sul sito www.icao.int. 7 Le deroghe notificate dalla Svizzera possono essere consultate presso l’UFAC. |
