Ordinanza del DATEC
|
|
Art. 3a Autogiri ammessi nella categoria speciale 10
1 Per gli autogiri ammessi nella categoria speciale si applica la procedura di misurazione di cui al capitolo 10, paragrafi 10.2–10.6 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago11. 2 In deroga al capitolo 10, paragrafo 10.4 dell’allegato 16, volume I, della convenzione di Chicago, il livello sonoro di questi aeromobili non può superare 65 dB(A). 3 Per gli autogiri a motore a combustione, la potenza dei motori, misurata sul motore effettivamente installato (potenza installata, potenza dell’asse), non deve eccedere 90kW (121 PS) in condizioni di atmosfera standard internazionale (International Standard Atmosphere; ISA). 4 Gli autogiri equipaggiati con motore a combustione devono potere funzionare con carburante senza piombo, conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 16 dicembre 198512 contro l’inquinamento atmosferico. 10 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2191). 11 RS 0.748.0 |
