Ordinanza
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Art. 10 Decisione sull’emolumento e rimedi giuridici
1 L’emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita. 2 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC19.20 3 Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 199821 sulla medicina della procreazione.22 19 RS 211.112.2 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103037). 21 RS 810.11 22 Introdotto dall’art. 27 dell’O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 20003068). |
