Ordinanza
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Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne
1 Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo 25 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen53, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne. 2 In casi urgenti il DFGP ordina le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale. 3 Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) procede ai controlli alle frontiere interne d’intesa con i Cantoni di confine. 53 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 1. |