Ordinanza
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Art. 14 Dichiarazione di garanzia
1 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partenariati registrati. 2 Per gli stranieri che non possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone50, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera. 3 Possono farsi garanti:
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