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Art. 15 Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all’identificazione e al traffico di animali a unghia fessa 115
1 Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non registrati secondo l’articolo 8 o non iscritti nella banca dati sul traffico di animali oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.116 2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all’articolo 67 fino al momento della loro identificazione. 3 Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev’essere sequestrata dal veterinario ufficiale117 fintanto che essi non siano stati identificati. 115 Nuovo testo giusta l’art. 16 dell’O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2622). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069). 117 Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007561). |