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Art. 16 Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane
1 I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un’autorità competente. 2 Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale. 3 Devono precedentemente registrarsi presso l’autorità competente del Cantone di domicilio le persone che intendono:
4 L’autorità competente rileva i seguenti dati:
5 Essa registra inoltre il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, previa autorizzazione della persona in questione. 6 Essa registra i dati nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani). 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |