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Art. 17 Identificazione dei cani
1I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. 2 L’identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. 3 Al momento dell’identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |