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Art. 17h Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento 173
1 Per l’adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:
2 I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso. 3 I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:
4 I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda. 173 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |