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Art. 17j Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate 175
1 L’USAV definisce per le autorità federali l’entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate. 2 I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l’entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate. 175 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |