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Art. 75 Stima ufficiale
1 La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell’uccisione degli animali. 2 La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell’USAV. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d’allevamento. 3 Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:
4 Il DFI321 può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato. 312 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). 313 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 314 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 315 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 316 Introdotta dal n. I dell’O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 317 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 319 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 320 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). 321 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |