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Art. 89 Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza
1 Il veterinario cantonale provvede a:
2 L’USAV emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi. 338 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |
