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Art. 90a Movimento di merci nella zona di protezione 339
Le derrate alimentari di origine animale prodotte nella zona di protezione, altri prodotti agricoli e gli oggetti che possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza. 339 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |