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Art. 94 Abrogazione dei provvedimenti di sequestro
1 In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall’analisi ufficiale. 2 I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l’analisi degli animali al termine del periodo d’incubazione ha dato esito negativo. 3 Il sequestro dell’effettivo infetto è abrogato dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L’effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova. 4 I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d’incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell’ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l’esito negativo dell’analisi degli effettivi secondo l’articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l’abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza. 5 I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone intermedie possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.345 345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |