Ordinanza
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Art. 53 Sistemi delle porte
1 Le porte d’accesso devono essere conformi all’esercizio effettuato, devono poter essere utilizzate senza pericolo, essere munite di dispositivi di chiusura efficaci ed essere assicurate contro un’apertura involontaria. 2 Le porte devono essere munite di dispositivi che segnalano nella cabina di guida lo stato di «porte chiuse» e di dispositivi di protezione per evitare che persone rimangano incastrate tra le porte. 3 Le porte laterali scorrevoli dei bagagliai e degli scompartimenti bagagliai devono essere munite di un dispositivo che impedisca la loro chiusura involontaria. Quando le stesse sono aperte, deve essere possibile applicare una barra di protezione. 4 Le porte frontali di intercomunicazione che si trovano alle estremità del treno devono essere assicurate contro l’apertura involontaria. |