Ordinanza
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Art. 6b Corse di prova 65
1 L’UFT autorizza corse di prova del veicolo sull’infrastruttura ferroviaria a condizione che le stesse siano necessarie per il rilascio dell’autorizzazione di esercizio e che il richiedente provi all’UFT che la sicurezza è garantita. 2 Per le corse di prova i gestori dell’infrastruttura sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 21 paragrafi 3 e 5 della direttiva (UE) 2016/79766 e all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/54567. 65 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571). 66 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44. 67 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66. |