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Art. 43 Requisiti in materia di protezione dalle perturbazioni 201
Gli impianti elettrici e gli impianti o le parti d’impianto ad essi collegati devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che, in tutte le condizioni d’esercizio:
201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20116233). |