Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 3 Importi forfettari per progetto
1 Le indennità sono fissate sotto forma di importi forfettari per ogni progetto di misurazione conformemente all’allegato. Sono vincolate alle prestazioni definite negli accordi di programma. 2 Gli importi forfettari sono determinati secondo i valori percentuali riportati nell’allegato. 3 Il Consiglio federale determina i costi computabili. |