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Art. 22 Finalità d’impiego
(art. 53k lett. b LPP) 1 La fondazione può impiegare il patrimonio di base come capitale d’esercizio, per operare investimenti o per coprire i costi di liquidazione. 2 Dopo la fase iniziale, non eccedente tre anni a contare dalla costituzione della fondazione, il patrimonio di base può essere impiegato come capitale d’esercizio soltanto se il patrimonio di base non è inferiore al capitale di dotazione richiesto all’atto della fondazione. |