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Art. 26 Disposizioni generali
(art. 53k lett. d LPP) 1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56a OPP 232, eccetto l’articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d’investimento.33 2 Il principio dell’adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d’investimento nel quadro del loro focus di investimento. 3 Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d’investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.34 4 Sono vietati i gruppi d’investimento che possono creare l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi.35 5 La fondazione assicura che in ogni gruppo d’investimento vi sia un’adeguata gestione della liquidità. 6 All’interno del gruppo d’investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche. 7 È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell’allegato del conto annuale. 8 Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell’autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d’investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d’investimento o, in assenza di un prospetto, nell’allegato del conto annuale. 9 In singoli casi motivati, l’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni. 32 RS 831.441.1 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 20192221). |