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Art. 20 Corsi facoltativi e corsi di ricupero
(art. 22 cpv. 3 e 4 LFPr) 1 I corsi facoltativi e i corsi di ricupero della scuola professionale di base devono essere organizzati in modo che la loro frequentazione non sia di palese ostacolo alla formazione professionale pratica. La loro durata non può superare, durante l’orario di lavoro, mediamente una mezza giornata alla settimana. 2 La necessità di frequentare i corsi di ricupero è riesaminata periodicamente. 3 Se le prestazioni o il comportamento presso la scuola professionale di base o l’azienda di tirocinio sono insufficienti, la scuola, d’intesa con l’azienda di tirocinio, esclude la persona in formazione dai corsi facoltativi. In caso di disaccordo decide l’autorità cantonale. 4 Le scuole professionali di base provvedono a un’offerta equilibrata di corsi facoltativi e di ricupero. Esse offrono in particolare corsi facoltativi di lingue. |