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Art. 56 Esigenze minime per i cicli di formazione per consulenti
(art. 50 LFPr) 1 Le formazioni specializzate in materia di orientamento professionale, di studi e di carriera sono dispensate da un una scuola universitaria o da un’istituzione riconosciuta dalla SEFRI. 2 La formazione specifica comprende:
3 Per l’insegnamento è necessario un diploma universitario o un diploma di un’istituzione riconosciuta dalla Confederazione nel campo dell’orientamento professionale, degli studi e della carriera nonché un’attestazione di competenze metodologico-didattiche. 4 La SEFRI decide nei singoli casi in merito all’equipollenza di altri diplomi. |