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Art. 58 Ammissione alla procedura di qualificazione e diplomi
(art. 50 LFPr) 1 In merito all’ammissione alla procedura di qualificazione decide l’istituzione di formazione. Essa tiene conto a tale scopo anche di qualifiche acquisite al di fuori della propria offerta di formazione. 2 Chi ha superato la procedura di qualificazione acquisisce un diploma dell’istituzione di formazione ed è autorizzato a portare il titolo di «orientatore professionale, negli studi e nella carriera ». |
