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Art. 66 ... 33
1 La SEFRI emana direttive sulla presentazione della richiesta, sul preventivo e sul rendiconto di progetti ai sensi degli articoli 54–56 LFPr. 2 Esso sottopone le richieste alla valutazione della Commissione federale della formazione professionale. I progetti di cui all’articolo 54 LFPr sono sottoposti alla Commissione se i loro costi superano i 250000 franchi. 3 Nella decisione relativa alla concessione di un contributo a un progetto ai sensi degli articoli 54–56 LFPr la SEFRI precisa in particolare:
4 Per un progetto ai sensi dell’articolo 54 LFPr, nella decisione la SEFRI stabilisce altresì:
33 Abrogata dal n. I dell’O del 15 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5147). |