|
Art. 1 Collaborazione
(art. 1 LFPr) 1 La collaborazione in materia di formazione professionale tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro permette alle persone in formazione di conseguire una qualifica elevata, comparabile a livello svizzero e orientata al mercato del lavoro. 2 La Confederazione collabora di regola con organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza nazionale, attive su tutto il territorio del Paese. Se in un determinato settore della formazione professionale non vi sono tali organizzazioni, l’autorità federale coinvolge:
|