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Art. 35 Esami finali della formazione professionale di base
(art. 17 LFPr) 1 Per l’organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l’autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta. 2 I periti d’esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati. 3 Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi. 4 Nelle materie dispensate in due lingue, l’esame può svolgersi interamente o parzialmente nella seconda lingua. 5 Gli organi responsabili dell’organizzazione degli esami finali adottano una decisione formale sul conferimento degli attestati federali di capacità o dei certificati federali di formazione pratica. |