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Art. 60 Rilevamento dei costi dei Cantoni
(art. 53 cpv. 2 LFPr) 1 Entro il 1° luglio di ogni anno i Cantoni comunicano la SEFRI i costi netti che essi stessi e i Comuni hanno sostenuto per la formazione professionale nell’anno precedente. 2 I costi sono articolati secondo le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr. I costi delle formazioni di base ad impostazione scolastica devono essere presentati separatamente. 3 La SEFRI può, mediante istruzioni, prevedere un’altra articolazione. |