Ordinanza del DATEC
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Art. 31
1 Gli attacchi d’estremità di funi traenti, funi portanti, funi di recupero o funi tenditrici sono esaminati secondo la norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi12, o secondo le prescrizioni del fabbricante. 2 I limiti di tolleranza sono determinati dal responsabile dell’immissione in commercio. 3 I manicotti di funi portanti, funi di recupero e funi tenditrici sono esaminati almeno una volta. Il responsabile dell’immissione in commercio può prescrivere la ripetizione degli esami. 4 I componenti rilevanti per sicurezza degli attacchi d’estremità di funi traenti sono esaminati a intervalli prestabiliti. Gli intervalli sono stabiliti in base a quelli degli altri componenti di raccordo degli attacchi d’estremità. A tal fine devono essere considerati i termini per la sostituzione degli attacchi d’estremità. 12 La norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen, e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur, www.snv.ch. |