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Art. 109 Trasmissione di dati a scopi di ricerca
Per scopi di ricerca e su domanda motivata, l’Autorità intercantonale rende accessibili in forma anonimizzata alle autorità sociali e sanitarie nonché alle cerchie scientifiche i dati raccolti nell’ambito della sua vigilanza sulla protezione sociale. Tiene debitamente conto del segreto d’affari degli organizzatori di giochi in denaro. |