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Art. 131 Entrata in vigore
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019, eccettuate le seguenti disposizioni:
2 Se i risultati della votazione del 10 giugno 2018 sono omologati soltanto dopo il 24 dicembre 2018, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020, eccettuate le seguenti disposizioni: gli articoli 41a e 41c dell’allegato 2 cifra II numero 3 entrano in vigore contemporaneamente agli articoli 11 capoverso 1, 16 capoverso 2bis lettera abis, 20a, 38 capoverso 3 e 64 capoverso 1 lettera d della modifica del 28 settembre 2018 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva. 15 FF 2018 5121 16 RS 642.21 |