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Art. 41 Piano di misure di sicurezza
(art. 42 cpv. 3 LGD) 1 Il piano di misure di sicurezza della casa da gioco o dell’organizzatore di giochi di grande estensione deve essere concepito in modo da limitare i rischi, prevenire gli errori e ottimizzare costantemente i processi. 2 Nel piano di misure di sicurezza la casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione definisce il modo in cui dà seguito ai suoi obblighi volti a garantire uno svolgimento sicuro e trasparente dei giochi nonché a combattere contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi delle offerte di gioco. Vi presenta in particolare le sue strutture organizzative, i suoi processi e i compiti delle persone responsabili. 3 L’organizzatore di scommesse sportive definisce inoltre il modo in cui intende attuare le prescrizioni volte a combattere la manipolazione di competizioni sportive. |