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Art. 85 Dati del registro delle persone escluse
(art. 82 LGD) 1 Per le persone escluse dal gioco secondo l’articolo 80 LGD, la casa da gioco o l’organizzatore di giochi di grande estensione iscrive i seguenti dati nel registro:
2 Non appena un’esclusione è revocata, i dati della persona interessata non sono più accessibili alle altre case da gioco o agli altri organizzatori di giochi di grande estensione. 3 La casa da gioco e l’organizzatore di giochi di grande estensione provvedono a una tenuta corretta del registro. 4 Le persone escluse dal gioco possono contestare presso la casa da gioco o presso l’organizzatore di giochi di grande estensione l’iscrizione nel registro di dati che le riguardano. |