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Art. 52 Apertura provvisoria di un conto giocatore
1 L’organizzatore può aprire provvisoriamente un conto giocatore se:
2 Al più tardi un mese dopo l’apertura provvisoria, l’organizzatore verifica l’identità del giocatore conformemente all’articolo 49. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente. 3 Fintanto che il conto giocatore non è aperto definitivamente, il giocatore non può versarvi più di 1000 franchi né può riscuotere le sue vincite. 4 Se l’organizzatore constata che il giocatore non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 47 capoverso 3, l’eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore; è versata al massimo la somma degli importi versati dal giocatore. Un’eventuale eccedenza è versata nel fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o messa a disposizione per scopi d’utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione. |