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Art. 19a Esigenze
1 Le macchine e gli apparecchi per l’impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. 2 ...20 3 Le macchine di cantiere possono essere fatte funzionare soltanto con un sistema di filtri antiparticolato di cui è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 numeri 32 e 33. 4 Su domanda, nei casi in cui vengono messe in funzione macchine di cantiere nell’ambito di test o dimostrazioni, l’autorità può accordare deroghe alle esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. Le deroghe sono accordate fino a un massimo di dieci giorni.21 20 Abrogato dal n. I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632). 21 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). |