|
Art. 33 Attuazione del piano dei provvedimenti 38
1 Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni. 2 In prima urgenza l’autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale. 3 I Cantoni verificano regolarmente l’efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223). |