Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 10 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri
1Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero o una misura di insolvenza estera secondo l’articolo 37g LBCR, le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni depositati in Svizzera. 2La FINMA può accogliere una richiesta di riconoscimento anche in assenza di reciprocità, a condizione che ciò sia nell’interesse dei creditori interessati. 3Stabilisce il foro unico dell’insolvenza in Svizzera e la cerchia dei creditori secondo l’articolo 37g capoverso 4 LBCR. 4La FINMA pubblica il riconoscimento e la cerchia dei creditori. BGE
141 III 222 (5A_248/2014) from 27. März 2015
Regeste: Art. 166 Abs. 1 lit. c IPRG; Anerkennung eines ausländischen Konkursdekrets in der Schweiz, Gegenrecht. Voraussetzungen für die Bejahung des Gegenrechts im Allgemeinen (E. 4). Auf dem Gebiet des internationalen Konkursrechts halten die Niederlande Gegenrecht (E. 5). |