Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 15 Delegazione dei creditori
1La FINMA decide, su proposta del liquidatore del fallimento, in merito alla designazione, alla composizione, ai compiti e alle competenze della delegazione dei creditori. 2Se i responsabili della garanzia dei depositi hanno rimborsato in misura considerevole i depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37h LBCR, un loro rappresentante deve essere nominato in seno alla delegazione dei creditori. 3La FINMA ne nomina il presidente e stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri. |