Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 21 Crediti, pretese e revocazioni della massa
1Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione. 2Esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o possesso congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi. 3Esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285–292 LEF1. La durata di una precedente procedura di risanamento e quella della pregressa emanazione di misure di protezione secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR non sono comprese nei termini di cui agli articoli 286–288 LEF. 4Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capoversi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l’autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo. 5Se non avvia un’azione legale, il liquidatore del fallimento può concedere ai creditori la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF o di realizzare i crediti corrispondenti e le altre pretese ai sensi dell’articolo 31. 6Se concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, il liquidatore del fallimento impartisce a tale scopo un congruo termine. 7La realizzazione secondo l’articolo 31 è esclusa in caso di revocazioni secondo il capoverso 3 come pure in caso di pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 39 LBCR. |