Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliaredel 30 agosto 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 26 Esame dei crediti
1Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove. 2Sono da considerare a norma di legge:
3Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione di un banchiere o dell’organo scelto dai proprietari della banca in relazione ai crediti non iscritti nei libri. |